
EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA
Come da Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, è stata disposta l’esenzione del pedaggio per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto.
La suddetta esenzione avrà validità entro il termine massimo di 5 giorni dall’ingresso in territorio italiano degli aventi diritto.
Al momento del transito in uscita dalle stazioni della scrivente Società, privilegiando le piste di esazione manuale, dovrà essere consegnata all’esattore un’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, il cui modello, sia in italiano che in inglese, è possibile scaricare selezionando le corrispondenti icone di seguito indicate.
Nelle piste di esazione automatiche, controllate da un operatore di monitoraggio da remoto, l’utente dovrà ritirare l’attestato di transito ed inviarlo insieme all’autocertificazione all’indirizzo di posta elettronica emergenzaucraina@satapweb.it.
IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE
Il pedaggio autostradale equivale al rapporto tra tariffe unitarie per chilometro, approvate con Decreto Interministeriale, e la tratta presa in esame. Il valore risultante dalla somma degli importi come sopra determinati, subisce un arrotondamento unico ai 10 centesimi di Euro. La tariffa unitaria è commisurata in base alle caratteristiche dell’infrastruttura (autostrada di pianura o di montagna), ed al tipo di veicolo utilizzato secondo il sistema di classificazione attualmente in uso e denominato “Assi – Sagoma”.
In base a questo sistema il parco veicolare viene suddiviso in cinque classi utilizzando due parametri:
La “Sagoma”, cioè l’altezza del veicolo misurata in corrispondenza dell’asse delle ruote anteriori. Con questo criterio vengono classificati tutti i veicoli a due assi che sono suddivisi in due classi;
Gli “Assi”, cioè il numero degli assi di costruzione del veicolo. Con questo criterio vengono classificati tutti i veicoli ed i convogli a tre o più assi che sono suddivisi nelle rimanenti tre classi.
Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 85,00 a € 338,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).
IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO
Il pedaggio può essere pagato per contanti presso le porte presiedute da esattore o sulle casse automatiche. Nelle piste manuali sono accettate anche le principali divise straniere, con eventuale erogazione del resto in Euro.
Sul tronco A4 Torino – Milano, le divise estere accettate sono:
Dollaro canadese;
Dollaro U.S.A;
Franco svizzero;
Corona danese;
Corona norvegese;
Corona svedese;
Sterlina inglese.
Sul tronco A4 Torino – Milano, così come nella maggior parte della rete autostradale, è possibile anche l’utilizzo di sistemi di pagamento diversi dal contante. Questi sistemi di pagamento sono:
Il Telepass utilizzabile in tutte le stazioni nelle porte caratterizzate dalla segnaletica orizzontale gialla e dall’apposito cartello;
Le Viacard a scalare d’importo o in conto corrente utilizzabili in tutte le porte, sia presiedute da esattore sia automatiche;
Le Carte di Credito convenzionate (Visa, Eurocard/Mastercard, Aura, American Express, Diners, Ressa), il Postamat e il Bancomat Fast-Pay sono utilizzabili in tutte le piste di esazione automatiche e manuali.
Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 85,00 a € 338,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).
MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO
AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI
Sono considerati veicoli o trasporti eccezionali quelli che, per dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) e/o massa, superano i limiti stabiliti dagli Art. 10, 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.92, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni) e disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni).
Il cliente interessato a richiedere ed ottenere il rilascio d’autorizzazione per transiti o trasporti eccezionali, può consultare telefonicamente l’Ufficio preposto al numero : +39 0141 93 14 08.
L’ESAZIONE
I pedaggi autostradali possono essere riscossi con il sistema di esazione di tipo “chiuso” o con il sistema di tipo “aperto”.
Il sistema viene denominato “chiuso” quando il cliente ritira alla stazione di entrata il biglietto da consegnare all'uscita, affinché si determini il pedaggio; l’importo è calcolato in base alla classe del veicolo ed al percorso effettuato quale risulta dal biglietto di viaggio.
Nel sistema di esazione “aperto” ogni stazione controlla un determinato tratto di autostrada. Il cliente, ogni volta che giunge ad una stazione, paga il pedaggio relativo al tratto di autostrada controllato dalla stazione stessa. In tale sistema viene meno pertanto la necessità del biglietto di viaggio, poiché il pedaggio è commisurato ad una percorrenza fissa e varia esclusivamente in funzione della classe di appartenenza del veicolo.
Le piste delle stazioni autostradali sono ripartite in funzione del bacino di utenza e compatibilmente con gli spazi disponibili, in numero appropriato, tra manuali, casse automatiche, promiscue (telepass e tessere) e telepass dedicate.